L’antifrode assicurativa oggi tra “particolare tenuità del fatto” e difesa civile

L’antifrode assicurativa oggi tra “particolare tenuità del fatto” e difesa civile
02 Dicembre 2015: L’antifrode assicurativa oggi tra “particolare tenuità del fatto” e difesa civile 02 Dicembre 2015

La truffa è un male endemico del nostro paese, il cui diffondersi è agevolato da una coscienza sociale che lo considera un peccato veniale. Ricordo ancora la descrizione che un magistrato faceva dell’interrogatorio in cui l’indagato, sentendosi contestare una truffa, gli si era rivoltato contro, sbottando indignato: “ma quale truffa  e truffa dotto’, chillo era ‘nu bidone…”. A chiunque si occupi di frodi assicurative è noto come questa convinzione non è estranea nemmeno alle aule di giustizia. Se l’incendio doloso di un fabbricato produttivo suscita l’interesse dell’Autorità (forsanche per la sua pericolosità sociale, dovuta al rischio che il fuoco possa propagarsi…), già la simulazione del furto di un auto di lusso o del contenuto di un magazzino commerciale difficilmente suscita l’interesse degli inquirenti, che è poi veramente difficile ottenere per la miriade di singoli sinistri r.c. auto volontariamente provocati o verificatisi solo sulla carta. Per quanto si faccia, la consapevolezza del danno che l’insieme di questi comportamenti causa alla comunità rimane ristretta ad una cerchia di pochi intimi. Eppure sarebbe sufficiente diffondere i dati ufficiali secondo i quali, nel solo settore r.c. auto, nel 2013 i sinistri denunciati alle compagnie assicurative esposti al “rischio frode” sono stati ben 460.000, pari al 16,5% del totale, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, nonostante la diminuzione dei sinistri verificatasi anche a causa della crisi economica(dati IVASS 2014). Ciò nonostante sia facile immaginare l’incidenza che un simile fardello riveste sui premi pagati dagli assicurati e il danno sociale che ne consegue. Se questa situazione “ambientale” rendeva già di per sé difficile difendersi dalle frodi in sede penale, questo impegno non stato certo agevolato dal nuovo articolo 131 bis del codice penale che dal 2 aprile scorso ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della non punibilità del reato per la “particolare tenuità del fatto”, applicabile anche al reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.). Questa constatazione, se da un lato non autorizza ad “abbassare la guardia” sul fronte della difesa penale, dall’altro ancor più evidenzia l’esigenza di perfezionare il contrasto alle frodi sul piano civilistico. Del resto una ben misera soddisfazione è ottenere la condanna penale di un malintenzionato al quale nel frattempo si sia già stati condannati a pagare il frutto della sua azione criminosa dal giudice civile. Difendersi efficacemente da chi trasforma il processo civile nello strumento per portare a compimento una frode, tuttavia, implica l’impiego di tutti gli strumenti offerti dal diritto delle assicurazioni private e dalla stessa procedura civile, valendosi di competenze specialistiche adeguate. Infatti, l’esperienza insegna come  in questa materia un gran numero di cause si vincano non già provando la frode, ciò che non sempre è possibile, ma ricorrendo a tutti gli argomenti difensivi appropriati. Ed anche quando la dimostrazione di una tuffa è possibile, quella che si può offrire al riguardo quasi mai è una prova diretta, ma pressochè invariabilmente una prova presuntiva, che richiede di essere pazientemente preparata e convincentemente argomentata. In considerazione dell’attualità ed importanza del tema abbiamo pensato di dedicare questo numero della Newsletter ad alcune questioni che il nostro Studio ha recentemente trattato in materia di antifrode.

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